Facciamo un po’ di chiarezza.

Non sempre è chiara la definizione di BES, ovvero Bisogni Educativi Speciali. All’interno dei BES ci sono tre sottogruppi. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Ci sono gli ALUNNI CON DISABILITA’ intellettiva, motoria, sensoriale, pluridisabilità e/o disturbi neuropsichiatrici. In questo caso è necessaria la certificazione medica che certifica la disabilità e vige la Legge n. 104/92. La scuola deve redigere il PEI (Piano Educativo Individualizzato) ed è prevista la presenza dell’insegnante di sostegno.

Troviamo poi gli ALUNNI CON DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento), cioè dislessia, disortografia, discalculia e/o disgrafia e anche in questo caso è necessaria la certificazione medica. La legge prevista è la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, la scuola deve redigere il PDP (Piano Didattico Personalizzato) e non è previsto l’insegnante di sostegno.
Come sottolineato nell’Art.1 della Legge 170 i Disturbi Specifici dell’Apprendimento si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma tali disturbi possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
Per i bambini e ragazzi con DSA è prevista la fruibilità di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

Infine ci sono gli ALUNNI CON ALTRI BES, alunni che non hanno DSA, alunni con disagio socioeconomico, alunni con svantaggio socioculturale e alunni plusdotati. In questo caso si fa riferimento al DM 27/12/2012 e CM 8/2013, la scuola se lo ritiene necessario può redigere il PDP e non è previsto l’insegnante di sostegno.

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